La disdetta sotto riserva di modifica

Ieri il mio datore di lavoro mi ha comunicato che da adesso posso usufruire soltanto di quattro settimane di ferie. È una decisione che può prendere unilateralmente? E cosa succede se io non lo accetto?

In effetti il datore di lavoro può apportare unilateralmente modifiche al contratto. Tali modifiche si possono applicare immediatamente, ma solo se lei è d’accordo. Se il datore di lavoro vuole effettuare una modifica senza il suo consenso, deve effettuare una cosiddetta disdetta sotto riserva di modifica. In tal modo, la modifica entra in vigore solo alla scadenza del termine di disdetta del suo contratto di lavoro originario. Se non intende accettare la disdetta sotto riserva di modifica, deve accettare lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Che la modifica entri in vigore immediatamente con il suo consenso o solo alla scadenza del termine di disdetta del suo contratto precedente tramite disdetta sotto riserva di modifica, non può comunque violare alcuna disposizione di legge. Alla base della modifica, inoltre, ci dev’essere un motivo oggettivo. In entrambi i casi, poi, il datore di lavoro deve presentare un nuovo contratto (contratto di lavoro o aggiunta al contratto di lavoro esistente), dal quale si possa evincere la modifica (nel nostro caso la durata ridotta delle ferie).

Nel caso di disdetta sotto riserva di modifica, fino alla scadenza del suo termine di disdetta (che può desumere dal contratto originario o, in caso di mancata regolamentazione, dall’art. 335c CO) si applicano tutte le condizioni d’impiego precedenti. Soltanto successivamente alla scadenza del termine di disdetta, la nuova disposizione può essere implementata con il diritto ad un periodo di ferie più breve. Se il suo datore di lavoro desidera ridurre il periodo di ferie fin da subito, dovrà opporsi in forma scritta ed esigere che il termine di disdetta venga rispettato e che la modifica venga applicata soltanto una volta decorso detto termine.

Ulteriori adeguamenti a livello di contenuti che il datore di lavoro può effettuare mediante una disdetta sotto riserva di modifica:

  • niente più tredicesima
  • riduzione del salario
  • altro luogo di lavoro
  • altro campo di attività
  • orari di lavoro prolungati
  • ecc.

Riepilogando, si può dire che si tratta di elementi essenziali del contratto. Altri aspetti meno rilevanti, quali un cambio d’ufficio all’interno dello stesso edificio, possono essere ordinati unilateralmente senza che sia necessaria una modifica con riserva di disdetta, poiché ciò rientra nel potere disciplinare del datore di lavoro.

Se rifiuta un’offerta ovvero una modifica, la modifica con riserva di disdetta diventa una «normale» disdetta. Qualora non acconsenta a una modifica immediata e a seguito di ciò riceviate una disdetta, ciò ricade nella disciplina dell’art. 336 CO, ovvero rappresenta un motivo di disdetta abusiva (disdetta vendicativa). In caso di disdetta abusiva, fino allo scadere del termine di disdetta può fare ricorso scritto e, entro 180 giorni dal termine del rapporto di lavoro, può avviare un’azione legale per ottenere un’indennità. Fondamentalmente, non è possibile intentare un’azione legale per ottenere la riassunzione.

Modelli di lettera

MAGGIORI INFORMAZIONI


Saremo lieti di assisterla nella scelta!

SERVIZIO CLIENTI 061 285 27 27

CONTATTO

Utilizziamo cookie per ottimizzare i nostri servizi web e le nostre offerte. Maggiori informazioni.

SEGNALARE CASO ASSICURATIVO