La tredicesima
Esiste un diritto di massima alla tredicesima? E come viene trattata la «tredicesima» dal punto di vista fiscale e delle assicurazioni sociali?
Sì, ai sensi dell'art. 330a del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), il datore di lavoro è obbligato a rilasciare al lavoratore, se questo lo richiede, un attestato di lavoro in qualsiasi momento, ovvero sia durante il rapporto di lavoro (attestato intermedio) come pure al termine del rapporto di lavoro (attestato finale).
Il lavoratore può scegliere tra un attestato completo (cpv. 1), sia esso intermedio o finale, e un attestato di lavoro (o certificato limitato) (cpv. 2). Se il datore di lavoro deve rispettare la scelta del collaboratore, questa non è definitiva. Infatti, dopo la consegna di un attestato limitato, il collaboratore può richiedere la consegna di un attestato completo (e viceversa). L'attestato semplice, consegnato solamente dietro espressa richiesta del lavoratore, si limita a definire la natura e la durata dei rapporti di lavoro. Un certificato del genere serve quale conferma per le autorità o i locatori, oppure nel caso in cui l'attestato completo potrebbe contenere una legittima valutazione negativa. Un certificato limitato è inoltre preferibile in caso di durata molto breve dei rapporti di lavoro, rendendo in tal modo difficile dare una stima dettagliata della condotta del lavoratore (p.es. nel caso di un breve praticantato). Per il resto, è sempre consigliabile un certificato di lavoro completo che deve contenere informazioni sulla natura e sulla durata dei rapporti di lavoro nonché sulla qualità del lavoro e sulla condotta del lavoratore. Deve essere redatto in modo benevolo, veritiero e completo.