Disdetta durante la gravidanza

Il datore di lavoro può disdire un rapporto di lavoro oppure si è protetti da una disdetta?

L'articolo 336c cpv. 1 lett. c del CO offre una protezione dalla disdetta durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Tale disposizione si applica a coloro che hanno terminato il periodo di prova, ai contratti a tempo indeterminato o ai contratti a tempo determinato con durata superiore a dieci anni, disdetti in base all'articolo 334 cpv. 3 CO (nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi).

Al contrario, ciò significa che non viene garantita alcuna protezione a una collaboratrice in prova o vincolata da un contratto di lavoro a tempo determinato con data di fine definita. Tuttavia, nel momento in cui una collaboratrice è vincolata da un contratto a tempo determinato con una durata massima e la disdetta avviene prima della scadenza di tale durata massima, si applica l'articolo 336c cpv. 1 lettera c CO.

Fermo restando quanto appena indicato, durante questo periodo può essere notificata una disdetta con effetto immediato per motivi giustificati. 

Inoltre, questa disposizione non si applica alle dimissioni provenienti direttamente da una collaboratrice.

Tale protezione non è subordinata alla comunicazione della gravidanza al datore di lavoro. Anche se la collaboratrice apprende solo successivamente di essere stata incinta al momento della notifica dello scioglimento del suo contratto, la lavoratrice può avvalersi della nullità del suddetto congedo in seguito.

Quindi, questa disposizione ha come conseguenza la nullità di un licenziamento pervenuto durante questo periodo.

Infine, conformemente all'articolo 336c cpv. 2 CO, quando un licenziamento viene notificato prima dell'inizio di una gravidanza e la collaboratrice rimane incinta durante il periodo di congedo, quest'ultimo viene sospeso durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.

Opuscolo della SECO sulla protezione delle lavoratrici in gravidanza


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