Vittima di un infortunio della circolazione

Cosa posso fare se sono stato vittima di un infortunio della circolazione, o lo è stato/a un(a) mio/a congiunto/a? E chi deve farsi carico dei costi che ne conseguono?

  1. Procedura investigativa per violazione delle norme della circolazione
    Se dopo un infortunio della circolazione si chiama la polizia, quest’ultima avvia una procedura investigativa per violazione delle norme della circolazione, registra il fatto, esegue i primi interrogatori di polizia e scatta le foto dei veicoli danneggiati/del luogo dell’incidente. Successivamente, le autorità di perseguimento penale competenti (pubblico ministero, prefettura, ecc.) chiariscono la questione della colpa. Si tratta di un procedimento tra lo Stato e chi ha causato l’incidente. Di norma la vittima non viene informata in merito a questo procedimento.
     
  2. Procedimento penale per lesione corporale (trattato penale)
    In caso di infortunio con lesione corporale, la persona ferita può presentare presso la polizia, entro tre mesi dopo l’infortunio della circolazione, una querela per lesione corporale dolosa contro la persona responsabile. Tale querela non ha alcun influsso sulla valutazione delle infrazioni alle norme della circolazione stradale, né sulle pretese al risarcimento dei danni previste dal diritto civile. In caso di lesioni corporali gravi o casi di decesso, un tale procedimento penale viene avviato d’ufficio; non è quindi necessaria una denuncia affinché si proceda alle indagini sul reato.
     
  3. Danno causato
    Un eventuale danno va segnalato all’assicurazione responsabilità civile per i veicoli a motore di chi ha causato l’incidente. Le spese mediche (v. sotto) vanno innanzitutto comunicate alla propria assicurazione contro gli infortuni. Si tenga presente che la polizia non è responsabile della liquidazione del sinistro. Quando viene aperto un procedimento penale/di denuncia contro il responsabile dell’incidente, le vittime dell’incidente possono partecipare e rivendicare in via adesiva le proprie pretese (pretese di risarcimento danni e risarcimento per danni morali) in qualità di parte civile. Tuttavia, non occorre avviare un procedimento penale per giungere a una regolazione dei danni, ma in caso di condanna del responsabile dell’incidente, la rivendicazione e l’applicazione dei propri diritti è più semplice.  
     
  4. Assicurazione contro gli infortuni
    In Svizzera, l’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. Quest’assicurazione è tenuta ad anticipare le prestazioni, ossia la sua assicurazione infortuni deve coprire le spese mediche. L’assicurazione infortuni chiederà in un secondo tempo il rimborso delle spese che ha dovuto sostenere al responsabile dell’incidente, ovvero alla sua assicurazione responsabilità civile per i veicoli a motore.

    Sono assicurati contro gli infortuni:

    a) I lavoratori a partire da otto ore di lavoro alla settimana sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. I datori di lavoro devono informare i lavoratori circa la procedura precisa. Quest’assicurazione contro gli infortuni versa anche le diarie in caso di perdita di salario.

    b) I beneficiari di diaria di disoccupazione sono automaticamente assicurati contro gli infortuni presso la SUVA. Si rivolga alla Cassa di disoccupazione competente per far dichiarare l’infortunio. Chiarisca con la Cassa di disoccupazione se a causa dell’infortunio vi saranno perdite di guadagno.

    c) Le persone senza attività lucrativa (ad es. bambini, scolari, studenti, pensionati o casalinghe/i ed i lavoratori indipendenti) sono assicurati tramite un’assicurazione contro gli infortuni privata oppure in modo obbligatorio attraverso la loro cassa malati. Se è assicurato contro gli infortuni tramite la cassa malati, le spese mediche non vengono prese a carico completamente. Dovrà quindi pagare le franchigie consuete, con la possibilità, tuttavia, di chiedere il rimborso all’assicurazione responsabilità civile di chi ha causato l’incidente.
     
  5. Le spese. Chi copre cosa e come posso farlo valere?
    a) Spese di cura: con questo termine si intendono le spese generate per il trattamento medico di una persona (ad es. trattamenti medici e ospedalieri, fisioterapia). Tali spese sono assicurate dopo un infortunio della circolazione. Quando riceve una fattura per le cure mediche, deve consegnarla alla sua assicurazione contro gli infortuni.

    b) Una perdita di salario o perdita di guadagno dev’essere coperta dall’assicurazione responsabilità civile per i veicoli a motore della controparte, ovvero di chi ha causato l’incidente (ad es. la diaria per infortunio è pari a solo l’80% del salario), se questa perdita di salario o perdita di guadagno si è verificata a causa dell’infortunio.

    c) Riparazione morale (nel linguaggio comune denominata «risarcimento per danni morali») Spesso, chi subisce un infortunio si chiede se ha diritto a una riparazione morale. Questa non è sempre dovuta e si prende in considerazione soprattutto solo
    » se l’infortunio ha causato danni fisici e psichici permanenti
    » se l’infortunio causa limitazioni permanenti (a livello professionale o privato)
    » se il processo di guarigione è durato molto o se è stato molto doloroso

    d) Altri danni e spese che sono stati causati dall’infortunio e che l’assicurazione contro gli infortuni non ha potuto gestire devono essere rivendicati presso l’assicurazione responsabilità civile per i veicoli a motore di chi ha causato l’incidente. Si tratta in particolare delle seguenti spese
    » veicolo danneggiato
    » ulteriori oggetti danneggiati, ad es. abiti/attrezzatura danneggiati
    » spese straordinarie (ad es. spese di trasporto legate a terapie prescritte dal medico ecc.)
    » danni di economia domestica
    » spese residue per occhiali e cure che l’assicurazione contro gli infortuni non copre

Si ricordi che normalmente bisogna dimostrare tutte le spese di cui si richiede il rimborso all’assicurazione responsabilità civile per i veicoli a motore. Perciò è importante conservare tutti gli scontrini.

Quali scadenze bisogna rispettare?
Rispettate i seguenti termini a partire dalla data dell’infortunio

  • tre mesi/querela (ad es. per lesione corporale colposa)
  • due anni per le pretese nei confronti delle proprie assicurazioni (assicurazione infortuni, casco, ecc.)
  • tre anni/ pretese di risarcimento dei danni e dei danni morali causati da infortuni con veicoli a motore, biciclette e ciclomotori (vale per gli incidenti che si sono verificati a partire dal 1° gennaio 2019).

 


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