Questioni fiscali relative ai valori patrimoniali all’estero

FAQ

Sì, deve dichiararlo. In linea di principio, tutti i valori patrimoniali detenuti in Svizzera e all’estero devono essere dichiarati nella dichiarazione d’imposta. Sono inclusi anche tutti i conti presso una banca o un altro istituto finanziario. L’obbligo di indicare il conto estero nella dichiarazione d’imposta svizzera si applica a prescindere dal fatto che tale conto sia già stato dichiarato e tassato all’estero.

Sì, deve dichiararlo. Gli immobili all’estero devono essere dichiarati nella dichiarazione d’imposta svizzera come tutti gli altri valori patrimoniali. Di norma, come nel caso degli immobili in Svizzera, viene definito un valore locativo proprio. Generalmente, il valore locativo proprio non va tassato come reddito, ma viene preso in considerazione nella determinazione dell’aliquota fiscale.

La Svizzera ha stipulato con molti Paesi le cosiddette «convenzioni contro la doppia imposizione», che stabiliscono quali redditi e patrimoni devono essere tassati in un determinato Stato. L’obiettivo delle convenzioni contro la doppia imposizione è che l’imposta non venga pagata due volte per lo stesso reddito o patrimonio.

Nel caso in cui l’amministrazione delle contribuzioni scopra che nella dichiarazione d’imposta svizzera non sono stati dichiarati conti, immobili o altri valori patrimoniali, di solito vengono avviati procedimenti di ricupero e penali. L’amministrazione delle contribuzioni può esigere retroattivamente le imposte fino a dieci anni. In questo caso si applica anche un interesse di mora. Oltre al ricupero d’imposta, di solito è prevista una sanzione fiscale, generalmente dello stesso importo del ricupero d’imposta. Nel caso massimo, essa è pari a tre volte il ricupero d’imposta. In determinate circostanze questa penale può essere evitata presentando un’autodenuncia esente da pena (vedere sotto).

L’amministrazione delle contribuzioni può venire a conoscenza dei valori patrimoniali all’estero in diversi modi. Per quanto riguarda i conti, il caso più comune è lo scambio automatico di informazioni tra Paesi. A tale proposito, la Svizzera ha stipulato accordi con la maggior parte degli Stati europei e con molti altri Paesi. Le banche di questi Stati contraenti sono obbligate a comunicare alla Svizzera i conti delle persone residenti in Svizzera. Inoltre, a fine anno viene riferito il saldo del conto. In casi sospetti, le amministrazioni delle contribuzioni possono altresì richiedere informazioni a Paesi esteri e venire così a sapere di conti non dichiarati.

Tutti in Svizzera hanno la possibilità di presentare un’autodenuncia esente da pena una volta nella vita. In questo modo, i valori patrimoniali presenti in Svizzera o all’estero e non ancora dichiarati possono essere comunicati all’amministrazione delle contribuzioni. Ciò è possibile solo se quest’ultima non è ancora a conoscenza di tali valori. L’autodenuncia esente da pena non è più possibile allorché l’amministrazione delle contribuzioni viene a sapere dei valori patrimoniali. L’amministrazione delle contribuzioni può tassare retroattivamente fino a dieci anni anche in caso di autodenuncia esente da pena, tuttavia il vantaggio consiste nel fatto che vengono addebitati solo i ricuperi d’imposta e non le sanzioni fiscali. È importante prepararsi bene in vista dell’autodenuncia esente da pena. Prima di presentare l’autodenuncia, vanno raccolte tutte le informazioni e si devono obbligatoriamente specificare tutti i valori patrimoniali non ancora dichiarati. La maggior parte delle amministrazioni delle contribuzioni cantonali dispone di moduli appositi sui propri siti web oppure è possibile presentare un’autodenuncia esente da pena nell’ambito della dichiarazione d’imposta.

Si prega di notare che generalmente la copertura assicurativa è esclusa per i procedimenti di ricupero e penali. Siamo a vostra disposizione per fornirvi informazioni telefoniche.

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