13° stipendio mensile in Svizzera: come assicurarsi ciò che vi spetta

Molti lavoratori dipendenti attendono con gioia la fine dell'anno per ricevere la tredicesima mensilità. Tuttavia, non tutti ne hanno automaticamente diritto. Soprattutto in caso di licenziamento o di contratti a ore. Spesso sorgono incertezze e talvolta controversie con il datore di lavoro. In questo articolo scoprirete chi ne ha diritto, come viene calcolata e cosa vale in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro. 

Chi ha diritto alla tredicesima mensilità?

In Svizzera, la tredicesima mensilità non è prevista dalla legge. Il diritto sussiste solo se:

  • è indicato nel contratto di lavoro 
  • è previsto da un contratto collettivo di lavoro (CCL) o
  • è stato regolarmente corrisposto per diversi anni (ciò può dar luogo a un diritto tacito, che deve però essere verificato caso per caso).

Importante: se il pagamento è definito bonus o gratifica, di norma non sussiste alcun diritto alla sua ripetizione. Deve essere espressamente indicato come «13° stipendio mensile».

Come viene tassata la tredicesima mensilità?

È trattato come una normale componente salariale:

  • Assicurazioni sociali: vengono detratte tutte le normali deduzioni (AVS, AD, LPP, ecc.).
  • Imposte: l'importo è interamente imponibile e viene tassato come lo stipendio.

Pagamento e calcolo del 13° stipendio

Le aziende versano il 13° stipendio di norma a novembre o dicembre. Talvolta viene pagato in due rate (ad es. a giugno e dicembre). Tali deroghe devono tuttavia essere stabilite contrattualmente.

  • L'importo corrisponde solitamente a 1/13 dello stipendio annuale concordato. È indipendente dalle prestazioni personali o dal successo dell'azienda.

Importante: il pagamento della tredicesima mensilità non può essere subordinato ad alcuna condizione, come ad esempio "diritto solo in caso di rapporto di lavoro non risolto".

13° stipendio in caso di licenziamento: cosa dice la legge?

Anche in caso di licenziamento o di licenziamento senza preavviso, avete diritto a una quota proporzionale del pagamento.

Esempio:

  • Salario annuale incl. 13° mese: CHF 78'000 (salario mensile CHF 6'000)
  • Dimissioni alla fine di giugno→ Diritto a 6/12 della tredicesima mensilità:
  • CHF 6’000 ÷ 12 x 6 = CHF 3’000

L'importo proporzionale viene versato con l'ultima retribuzione.

Rapporto di lavoro di breve durata – calcolo proporzionale

Se non avete lavorato per mesi interi, l'importo viene calcolato al giorno.

Esempio:

  • Salario: CHF 6’000 al mese (assunzione: 13 agosto / dimissioni: 16 ottobre)
  • Salario dal 13 agosto al 31 agosto (18/31): 6’000 ÷ 31 giorni = 193,55 x 18 giorni = CHF 3’484
  • Salario settembre: regolare CHF 6'000
  • Salario dal 1° ottobre al 16 ottobre (16/31): 6’000 ÷ 31 giorni = 193,55 x 16 giorni =  CHF 3'097
  • Salario complessivo in questo periodo: CHF 3'484 + CHF 6'000 + CHF 3'097 = CHF 12'581
  • Quota 13° mese: CHF 12.581 ÷ 12 = CHF 1.048

13° mese con salario orario

In caso di assunzione con salario orario, non è previsto il tredicesimo salario. Tuttavia, esso può:

  • essere compreso nella retribuzione oraria 
  • o essere pagata separatamente, se previsto dal contratto.

La nostra conclusione

Il tredicesimo stipendio è un bel supplemento finanziario, ma non è previsto dalla legge. Controllate il vostro contratto di lavoro o il contratto collettivo di lavoro e prestate attenzione ai vostri diritti in caso di licenziamento o di lavoro a ore. 

Se il vostro datore di lavoro non vi versa correttamente il 13° stipendio, la situazione può diventare rapidamente costosa. Consiglio: utilizzate il nostro modello gratuito di sollecito al datore di lavoro per far valere i vostri diritti per iscritto.

Volete tutelarvi da future controversie di questo tipo? Scoprite qui maggiori informazioni sulla nostra assicurazione di protezione giuridica privata, con la quale potrete far valere efficacemente i vostri diritti in caso di controversia legale.

 


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