Diritto all'attestato di lavoro
Ho diritto a ricevere l'attestato di lavoro anche nel corso del rapporto di lavoro, se per esempio voglio mettermi alla ricerca di una nuova sfida professionale?
Per legge non esiste un diritto alla tredicesima, che è quindi un compenso speciale corrisposto su base volontaria dal datore di lavoro. Il pagamento e l’ammontare di questo importo sono stabiliti nel contratto. Se nel contratto di lavoro non è prevista alcuna tredicesima, questa non dev’essere corrisposta. Se viene corrisposta, per le assicurazioni sociali e le autorità fiscali la «tredicesima» è considerata una normale componente del salario con le relative deduzioni e tassazioni.
Per l’esattezza, la tredicesima mensilità è infatti un’indennità per il lavoro fornito eseguito l’intero anno e quindi parte del salario annuo concordato.
Se un’impresa eroga regolarmente la tredicesima mensilità senza una regolamentazione corrispondente scritta, si può verificare una tacita modifica del contratto a vantaggio del collaboratore. Per poter dedurre un diritto continuativo è però importante che questa prestazione sia indicata come «tredicesima mensilità» e sia soggetta alle consuete trattenute salariali. Inoltre, non è chiaro se il pagamento debba essere effettuato più volte prima di poter dedurre una tacita modifica del contratto a vantaggio del collaboratore. Nel dubbio, si rivolga a un servizio di consulenza legale.
Dettaglio importante: se la «tredicesima» non è indicata in quanto tale può trattarsi di una gratifica (bonus), per la quale normalmente non si ha diritto a pagamenti ricorrenti.
In alcuni casi, chi è soggetto a un contratto collettivo di lavoro ha diritto alla tredicesima anche senza esplicita regolamentazione nel contratto individuale. Alcuni contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale impongono una tredicesima per il ramo in questione.
Ammontare e scadenza della tredicesima mensilità
Nel caso in cui si abbia diritto per contratto alla tredicesima mensilità, il pagamento di quest’ultima è regolato come il pagamento del normale salario mensile e si distingue esclusivamente per la scadenza. Solitamente la tredicesima viene pagata a novembre o dicembre. L’ammontare corrisponde di norma a 1/13 del salario annuo, indipendentemente dalla valutazione del lavoro o dal successo aziendale. Per quanto riguarda sia l’ammontare che la scadenza, nel contratto di lavoro si possono tuttavia prendere accordi differenti, ad esempio un pagamento in due parti, una a giugno e una a dicembre. Non è invece consentito legare il pagamento della tredicesima a condizioni come ad esempio un rapporto di lavoro ancora in corso.
Ammontare e scadenza della «tredicesima» in caso di disdetta
Dato che la tredicesima mensilità è parte integrante del salario annuo, in caso di uscita dall’azienda è sempre dovuta, anche se solo proporzionalmente. Ciò vale anche in caso di licenziamento immediato. La «tredicesima» va corrisposta pro rata (= proporzionalmente) al più tardi con l’ultimo conteggio salariale di un rapporto di lavoro disdetto.
Esempio: se il salario annuo è di 78’000 franchi, la tredicesima mensilità corrisponde a un normale salario mensile di 6’000 franchi. Se un rapporto di lavoro pluriennale termina a fine giugno, sul conteggio salariale di giugno, oltre al salario di giugno pari a 6’000 franchi devono essere indicati anche 3’000 franchi come quota della tredicesima mensilità.
Elementi della situazione | Calcolo | Risultato |
Ammontare del salario mensile incl. «tredicesima» | 78’000 ÷ 13 | CHF 6’000 |
Da gennaio a giugno, «tredicesima» per sei mesi | 6’000 ÷ 12 = 500. Questo importo x 6 = 3'000 | CHF 3’000 |
Il calcolo della tredicesima mensilità dovuta è leggermente più complicato se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno ovvero se non è iniziato all’inizio del mese e/o non è terminato alla fine del mese. In un caso del genere si tiene conto dei salari mensili effettivamente dovuti, e la tredicesima mensilità è pari a 1/12 di questi.
Esempio: il salario mensile regolare ammonta a CHF 6’000 x 13 ossia il salario annuo è pari a CHF 78’000 (come nell’esempio precedente). Il lavoro è iniziato il 13 agosto ed è terminato il 16 ottobre. Il calcolo viene effettuato quindi come segue:
Elementi della situazione | Calcolo | Risultato |
Salario annuale incl. «tredicesima» | 13 x 6’000 | CHF 78’000 |
Salario mensile | 78'000 ÷ 13 | CHF 6’000 |
Salario dal 13 agosto al 31 agosto: (18/31) | 6’000 ÷ 31 giorni = 193.55 x 18 giorni = 3'484 | CHF 3’484 |
Salario del mese di settembre: | ordinario | CHF 6’000 |
Salario dal 1° ott. al 16 ott. (16/31): | 6’000 ÷ 31 giorni = 193.55 x 16 giorni = 3’097 | CHF 3’097 |
Totale dei tre salari variabili: | 3’484 + 6’000 + 3’097 = 12’581 | CHF 12’581 |
Calcolo della quota della «tredicesima» dal 13 agosto 16 ottobre: | 12’581 ÷ 12 = 1’048 | CHF 1’048 |
Come si configura la situazione per chi ha un salario orario?
Solitamente, in un contratto di lavoro con salario orario non è prevista la tredicesima mensilità. A seconda del tipo di accordo, comunque, la tredicesima si può integrare nel salario orario ovvero nel relativo importo.